Il D.L. n. 59/2016 e le novità in materia di esecuzioni e recupero dei crediti

Il D.L. n. 59/2016 e le novità in materia di esecuzioni e recupero dei crediti
01 Giugno 2016: Il D.L. n. 59/2016 e le novità in materia di esecuzioni e recupero dei crediti 01 Giugno 2016

Il D.L. n. 59/2016, entrato in vigore il 4 maggio scorso, ha introdotto, tra le altre, diverse modifiche alle procedure esecutive ed alla disciplina della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In particolare l’art. 4 del D.L. n. 59/2016 ha modificato l'art. 492 co. III c.p.c. aggiungendovi il seguente periodo: “Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. La nuova norma si applicherà ai procedimenti di esecuzione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 59/2016, così come previsto dall’art. 4 co. III del medesimo decreto.I commi II e III dell’art. 532 c.p.c. in tema di esecuzione mobiliari sono stati sostituiti dai seguenti: “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”. Secondo la modifica apportata non potranno, dunque, essere disposti più di tre tentativi di vendita forzata (mentre in precedenza dovevano essere almeno tre) ed, in caso di insuccesso, la procedura verrà definita. La norma, entrata in vigore il maggio 2013, si applicherà a tutti i pignoramenti in corso. E’ stato inoltre introdotto, in materia di assegnazione degli immobili assoggettati ad esecuzione forzata, l’art. 590-bis c.p.c., il quale prevede: “Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”. Quest’ultima novella sarà applicabile alle istanze di assegnazione presentate dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 59/2016. In materia di opposizione all’esecuzione è stato aggiunto all’art. 615 comma II c.p.c. il seguente periodo: “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Infine, in materia di decreto ingiuntivo, all’art. 648 comma I c.p.c. è stata prevista la necessaria attribuzione al decreto ingiuntivo, da parte del giudice, della provvisoria esecuzione per i crediti non contestati (con efficacia immediata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge).

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